REGOLAMENTO
COMUNALE
PER
LA DISCIPLINA
DELL`IMPOSTA COMUNALE SUGLI
IMMOBILI
( I. C. I. )
TITOLO
I -
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I - FABBRICATI
CAPO II - AREE FABBRICABILI
CAPO III - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI
TITOLO
II -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO
TITOLO
III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE
TITOLO
IV -
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
T I T O L O
I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Oggetto del Regolamento)
1.
Il presente
Regolamento disciplina
l`applicazione dell`Imposta Comunale sugli
immobili, di seguito denominata I.C.I., nel Comune di Baschi, di seguito
denominato COMUNE.
2.
Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le
disposizioni di leggi vigenti.
C A P O
I
Fabbricati
Art. 2
(Definizione di Fabbricato)
1.
Ai fini dell’applicazione dell’imposta per fabbricato, così come
disciplinato dall’art. 2 c. 1 del D. Lgs. 504/92, si intende l’unità
immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano,
considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla
costruzione e quella che ne costituisce pertinenza.
2.
I fabbricati di nuova
costruzione sono considerati imponibili ai fini
I.C.I. dalla
data di
ultimazione dei lavori o se antecedente dalla data di
utilizzazione della costruzione, indipendentemente che sia
stato rilasciato
o meno
il certificato
di abitabilita` o di agibilita`. L`utilizzo del fabbricato e`
dimostrabile a mezzo di prove indirette e
purche` siano
riscontrabili gli
elementi strutturali necessari funzionali all`uso (abitativo,
industriale, commerciale).
3. In caso
di fabbricato in corso di costruzione nel quale una parte
sia stata ultimata, quest’ultima è assoggettata all’imposta quale
fabbricato a decorrere dalla data di utilizzo. Conseguentemente, la superficie
dell’area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi,
è ridotta in base allo stesso rapporto esistente
tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto
approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente
assoggettata ad imposizione come fabbricato.
Art. 3
(Fabbricati inagibili o
inabitabili)
1.
Sono cosiderati inagibili o inabitabili, ai fini dell`applicazione della
riduzione di
cui all`articolo 8,
comma 1,
del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, i
fabbricati che rientrano in una delle
seguenti tipologie
e che
siano allo
stesso tempo inutilizzati
dal contribuente:
a)
fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di sgombero a seguito di calamita`
naturali;
b)
fabbricato oggetto di
ordinanza sindacale di sgombero per motivi di
pubblica incolumita';
c)
fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di demolizione;
d)
fabbricato
dichiarato inagibile dal
Sindaco in base a perizia tecnica giurata di parte;
f)
fabbricato oggetto
di demolizione e
ricostruzione o oggetto di recupero edilizio
ai sensi dell`art. 31, comma
1, lett. c), d), e), della legge 5 agosto 1978, n. 457.
2.
L`inagibilita` o l`inabitabilita`
puo` riguardare
l`intero fabbricato o
le singole unita`
immobiliari. In quest`ultimo caso la riduzione
si applica alle singole unita` immobiliari e non all`intero fabbricato.
3.
Il contribuente
in possesso di un fabbricato
rientrante in una delle tipologie
di cui al comma precedente è tenuto a comunicarlo al COMUNE
utilizzando il
modello di
cui al successivo
art. 10 e ad indicare nel
bollettino di
versamento la
medesima fattispecie.
L`inosservanza
di tali disposizioni è sanzionata.
4.
Per fabbricati di cui alla lettera d) del comma 1 del presente articolo
l’inagibilità o l’inbitabilità è accertata dal COMUNE sulla base di una
perizia tecnica giurata, redatta dal tecnico del contribuente, da allegare ad
apposita istanza, ovvero è accertata d’ufficio nel caso di presentazione da
parte del contribuente di un’apposita dichiarazione sostitutiva di atto
notorio, resa ai sensi della legge n. 15/1968.
5.
Per i fabbricati di cui alla
lettera e) del comma 1 del presente articolo
la base
imponibile ai fini I.C.I. e`
rappresentata, dalla data di inizio
dei lavori alla data di ultimazione degli stessi o, se
antecedente,
alla data
di utilizzo,
dal valore
dell`area senza computare
il valore del fabbricato che si sta demolendo, ricostruendo o
recuperando.
6.
Al fine
di individuare
l`inagibilita` o
l`inabitabilita` sopravenuta di
un fabbricato
si fa
riferimento alle
seguenti condizioni:
a)
gravi lesioni alle strutture orizzontali;
b)
gravi lesioni alle strutture verticali;
c)
fabbricato oggettivamente diroccato;
d)
fabbricato privo di
infissi e
di allacci alle
opere di urbanizzazione
primaria.
C A P O
I I
Aree fabbricabili
Art. 4
(Definizione di area
fabbricabile)
1.
Per area
fabbricabile si
intende l`area utilizzabile
a scopo edificatorio secondo
le risultanze
del Programma di
Fabbricazione approvato dal COMUNE.
2.
Le aree
assoggettate dagli
strumenti urbanistici a vincolo di inedificabilita`
non sono
soggette alla
disciplina delle
aree fabbricabili.
3.
Nel caso
di utilizzazione di un`area a scopo edificatorio, il suolo
interessato, ai fini dell’imposta, è soggetto alla disciplina delle
aree fabbricabili indipendentemente dal
fatto che
sia tale
in base agli strumenti
urbanistici. A dette aree, coincidenti con la superficie coperta del fabbricato,
viene attribuito un valore assimilabile a quello delle aree ricadenti in zona
omogenea “C” avente l’indice di fabbricabilità territoriale o fondiario
più alto.
Art. 5
(Determinazione della base
imponibile)
1.
La base
imponibile delle aree fabbricabili e' rappresentata dal valore
venale in
comune commercio
determinato secondo i parametri indicati nella apposita tabella che
verra' allegata alla deliberazione annualmente assunta per la determinazione
delle tariffe.
2.
La tabella
di cui
al comma
1 potrà
essere aggiornata
periodicamente con deliberazione
della Giunta Comunale, i cui effetti decorreranno
dall'anno di
imposta successivo a quello
nel quale e' stata adottata.
3.
Il COMUNE non fara` luogo ad accertamento del maggior valore delle aree
predette, nel
caso in
cui l'imposta
dovuta risulti
tempestivamente versata
sulla base di valori non
inferiori a quelli stabiliti nella tabella allegata al presente regolamento.
4.
Qualora il
contribuente abbia
dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura
superiore a
quella che
risulterebbe dall'applicazione dei
valori predeterminati ai sensi del comma 1 del presente articolo, al
contribuente non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza d'imposta versata
a tale titolo.
5.
In deroga
a quanto
disposto al comma 3 del presente articolo, qualora
il soggetto passivo, nei due
anni successivi e semprechè le caratteristiche
dell'area nel
frattempo non
abbiano subito
modificazioni rilevanti
ai fini
del valore
commerciale, abbia
dichiarato o definito
ai fini fiscali il valore dell'area in misura superiore
al 30%
rispetto a quello dichiarato
ai fini dell'imposta comunale, il
Comune procede
all'accertamento della maggiore imposta dovuta.
6.
Le disposizioni
di cui al comma 1 hanno effetto con riferimento agli
anni di
imposta successivi
a quello
in corso alla data di
adozione del presente regolamento;
per gli anni di imposta precedenti il COMUNE
procedera` all`accertamento dell`eventuale maggiore valore dell`area
sulla base
di valutazioni
caso per
caso, ferma
la possibilita` dei
contribuenti di avvalersi
dell`accertamento con adesione secondo le modalita` stabilite dalle vigenti in
materia.
Art. 6
(Indennita` di esproprio)
1.
La base
imponibile delle
aree fabbricabili
oggetto di espropriazione
e` rappresentata dall`ammontare dell`indennita`
di esproprio. In tale
ipotesi il presupposto impositivo viene meno dalla data
di emissione, da parte dell`autorita` competente, del decreto di
esproprio.
2.
Nel caso
di occupazione
acquisitiva di
un`area, avvenuta in assenza di
un titolo giuridico idoneo,il presupposto impositivo viene meno
dalla data
in cui il bene
ha perso
irreversibilmente la
destinazione e la funzione originaria.
3.
Se il
valore dell'area,
dichiarato ai
fini I.C.I., risulta
inferiore all`indennita`
di esproprio, quest`ultima viene ridotta in misura
pari all`ultima dichiarazione presentata; nel caso di omessa o
infedele
dichiarazione accertata con avviso notificato al contribuente e divenuto
definitivo, l`indennita` sara` pari al valore accertato.
4.
Se l`imposta versata negli ultimi cinque anni, dall`espropriato o dal
suo dante
causa, per
il medesimo
bene, risulta superiore al ricalcolo
dell`imposta sulla
base dell`indennita` di
esproprio, il soggetto espropriante sara` tenuto a corrispondere all`espropriato
una maggiorazione dell`indennita`
in misura
pari alla
differenza corrisposta, oltre
agli interessi legali. Sulla somma dovuta a titolo di
maggiorazione si applica la
ritenuta di cui all`articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
5.
Nel caso
di utilizzazione di un`area da
parte di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale per
l`esercizio delle attivita`
dirette alla coltivazione
del fondo,
alla silvicoltura, alla
funghicoltura e
all`allevamento del bestiame, la stessa, a prescindere dalla destinazione
urbanistica e dalla vocazione edificatoria,
e` considerata come terreno
agricolo e l`indennita` di esproprio verra`
a coincidere con il valore imponibile previsto per i terreni agricoli.
Art. 7
(Disciplina del diritto di
superficie)
1.
Nel caso
di concessione
del diritto di superficie su
un`area pubblica -
suolo o
sottosuolo - la base
imponibile dell`I.C.I. è rappresentata dal
valore venale in comune commercio dell`area su cui si costruisce e, a
partire dalla data di ultimazione della costruzione o,
se antecedente,
dalla data
di utilizzazione della
stessa, dal valore del fabbricato. Soggetto passivo è il superficiario.
2.
Nel caso
di concessione del
sottosuolo di un`area pubblica con diritto
di costruzione
e di utilizzazione esclusiva dei parcheggi - autorimessa
sotterranei, ai sensi della legge 24 marzo 1989, n. 122, soggetto
passivo è il
concessionario a
partire dalla
data di ultimazione
della costruzione
o, se antecedente, dalla
data di utilizzazione
della stessa
e la base imponibile
dell`I.C.I. e` rappresetata
dal valore del fabbricato.
C A P O
I I I
Esenzioni ed agevolazioni
Art. 8
(Esenzioni)
1.
Sono esenti
dall`I.C.I. gli
immobili posseduti,
a titolo di proprieta` o
di diritto
reale di
godimento ovvero in qualita` di locatario
finanziario, dallo
Stato, dalle Regioni, dalle Provincie,
dai
Comuni, dai
Domini Collettivi,
dalle Comunita` Montane o
dai Consorzi tra detti Enti, dalle
Aziende Unita` Sanitarie Locali, dalle Camere
di Commercio, anche se non
destinati esclusivamente a compiti istituzionali. La disposizione
del presente
comma ha
effetto con riferimento agli
anni d`imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente
regolamento.
2.
Sono esenti
dall`I.C.I. i
fabbricati posseduti,
a titolo di proprieta` o
di diritto
reale di
godimento ovvero in qualita` di locatario
finanziario ed utilizzati dagli enti non commerciali di cui
all`articolo
73 ( ex art. 87), comma 1, lettera c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917,
con destinazione
esclusiva ad
attivita` assistenziali,
previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e
sportive. La
disposizione del
presente comma
ha effetto
con riferimento agli anni d`imposta successivi a quello in corso alla
data di adozione del presente regolamento.
Art. 9
(Agevolazioni)
1. Sono considerate parti dell’abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto; sono ricomprese tra le pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastale C/2, C/6, C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche.
2. L’assimilazione a fini dell’ICI di cui al comma 1 del presente articolo non incide sulle modalità di determinazione del valore di ciascuna unità immobiliare ed opera a condizione che il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento, anche in quota parte, dell’abitazione principale, coincida con il proprietario o il titolare del diritto di godimento della pertinenza.
3. La detrazione prevista dal comma 2, dell’articolo 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nel caso di assimilazione di cui al comma 1 del presente articolo, si applica sull’imposta complessivamente dovuta per l’abitazione principale e per le pertinenze che siano ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
Ai fini dell’applicazione della detrazione prevista dal comma 2, dell’articolo 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e dell’aliquota agevolata deliberata ai sensi dell’art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si considerano abitazioni principali anche quelle concesse in uso gratuito o in comodato ai parenti entro il 1^ grado in linea retta.
T I T O L O I I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
ACCERTAMENTO
Art. 10
(Semplificazione degli
adempimenti dei soggetti passivi)
1. E’ soppresso l’obbligo di presentazione della dichiarazione o denuncia prevista dall’art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 504/92, è comunque considerata valida la presentazione della dichiarazione entro i termini di legge predisposta su modelli ministeriali.
2. In caso di acquisizione o trasferimento, a qualsiasi titolo, di immobili, o di modificazione dei medesimi, o di soggettività passiva relativa agli stessi, il contribuente è tenuto a darne comunicazione al Comune entro il 30 Giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato l’evento.
3. La comunicazione di cui al comma precedente può essere presentata direttamente al COMUNE o spedita, a mezzo raccomandata senza ricevuta di ritorno. In quest’ultimo caso si intende presentata il giorno della sua spedizione.
4. Con successiva determinazione dirigenziale è approvato il modello di comunicazione utilizzabile dal contribuente per le finalità di cui al precedente comma 2, con indicazione dei dati ed elementi che la stessa deve riportare.
5. La comunicazione di cui al comma 2 deve, in ogni caso, riportare i seguenti dati e indicazioni:
a) nome e cognome ovvero denominazione o ragione sociale e natura giuridica del contribuente;
b) nome e cognome dell’eventuale rappresentante legale del contribuente;
c) codice fiscale del contribuente e dell’eventuale rappresentante legale;
d) il domicilio fiscale o la sede legale del contribuente e dell’eventuale rappresentante legale;
e) la tipologia dell’immobile ( terreno agricolo, area edificabile, ecc.);
f) l’esatto indirizzo ove l’immobile è ubicato;
g) i dati identificativi catastali dell’immobile.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei casi in cui il possesso o le variazioni di cui al precedente comma 2 siano intervenute nell’anno precedente a quello di entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 11
(Disposizioni in materia di
controlli)
1.
E` eliminato il controllo
formale delle dichiarazioni, anche per gli
anni precedenti
a quello
di entrata
in vigore del presente
regolamento.
2. La Giunta comunale con propria deliberazione, da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, approva il programma annuale dei controlli stabilendo le modalità di effettuazione degli stessi per l’anno successivo, attenendosi ai seguenti criteri di massima:
- selezione casuale di una percentuale di soggetti passivi da controllare sul totale;
- individuazione di alcune tipologie di immobili;
- individuazione di alcune categorie catastali;
- selezione di contribuenti con determinate agevolazioni;
- differenziazione dei controlli sulla base degli anni d’imposta.
3.
Per facilitare
ed ottimizzare
i controlli
tesi al recupero
dell`evasione tributaria, il
funzionario responsabile del servizio e` autorizzato
ad istituire
collegamenti telematici con
banche – dati dell`Amministrazione finanziaria
e degli
altri enti
pubblici per l`acquisizione di elementi rilevanti ai fini dell`imposta.
4.
Ai costi per l`istituzione dei collegamenti telematici dei cui al comma
precedente potra` farsi
fronte con una percentuale del gettito I.C.I., da allocare in apposito capitolo
del bilancio.
5.
Per il
potenziamento dei
controlli puo` essere
destinata una percentuale del
gettito I.C.I., riscosso a seguito dell`attivita` di accertamento,
all`incentivazione del personale addetto.
Art. 12
(Accertamento dell`imposta)
1.
L'Ufficio, entro
e non
oltre il
31 dicembre del quinto anno successivo
a quello
cui si
riferisce l'imposizione,
provvede a notificare
al soggetto passivo, od ad inviare anche a mezzo posta con raccomandata
a/r, gli
atti di
liquidazione ed
accertamento del tributo od
il maggior
tributo dovuto,
con l'applicazione
delle sanzioni e degli interessi previsti dal presente regolamento.
Art. 13
(Accertamento con adesione)
1.
Gli avvisi di accertamento dell`imposta possono essere oggetto di
adesione, nei
limiti e
con le procedure previste dalla normativa vigente.
T I T O L O
I I I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
RISCOSSIONI
Art.14
(Riscossione dell'imposta)
1.A
decorrere 1/01/05 la riscossione dell'imposta è effettuata direttamente dal
COMUNE. L'imposta comunale sugli
immobili dovuta dai soggetti passivi e` versata
alla Tesoreria
del COMUNE direttamente
o tramite
conto corrente postale.
2.
Per il corrente anno 2004 la riscossione dell’imposta avverrà ancora mediante
versamento al concessionario SERIT.
3.
Con successive
determinazioni del Responsabile del Servizio, in accordo
con la Tesoreria Comunale e con l'Ente Poste Italiane, sono
stabilite le caratteristiche delle
distinte per il versamento diretto e del
bollettino di conto corrente
postale, nonche` le modalita` di trasmissione
dei dati
all'Ufficio Tributi ai fini dell'attivita` di controllo.
La
distinta per il versamento diretto dell'imposta alla tesoreria e il bollettino
di conto corrente postale
devono, in ogni caso, riportare l'indicazione dei seguenti elementi:
a)
nome e
cognome ovvero denominazione
o ragione sociale e natura
giuridica
del contribuente;
b)
codice fiscale del contribuente;
c)
il numero degli immobili cui si riferisce il versamento;
d)
l'anno d'imposta;
e)
se trattasi di versamento in acconto o a saldo;
f)
l'ammontare dell'imposta
distinta per
singoli immmobili, con
l'indicazione
della tipologia
(area fabbricabile, abitazione
principale,
immobili soggetti ad aliquote differenziate ecc.);
g)
l'ammontare della detrazione d'imposta;
h)
se trattasi di versamento congiunto;
i)
se trattasi di versamento relativo ad immobili che beneficiano di
speciali
riduzioni (fabbricati
dichiarati inagibili o
inabitabili,
ecc.).
l)
se trattasi di versamento effettuato oltre i termini di legge,per effetto
delle disposizioni di cui al successivo comma 5;
m)
se trattasi
di versamento per
ravvedimento,effettuato ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.472/97; in tal caso
deve essere distintamente indicato l'ammontare delle sanzioni e degli interessi
autoliquidati;
n)
se il versamento e` effettuato a compensazione di somme versate in eccedenza al
momento dell'anticipo.
4.
A decorrere
dal 1/01/2005 e' soppressa
la riscossione
dell'imposta a mezzo di
versamento al
concessionario, prevista
dall'art. 10, comma 3, del
D.Lgs. 504/92.
5.
I termini
per effettuare
i versamenti
in acconto e a saldo
dell'imposta, stabiliti
dall'art.10, comma 2, del D.Lgs. 504/92 sono prorogati di due mesi nei
casi di:
a)
morte, interdizione
e inabilitazione del soggetto
passivo, intervenuta entro 2 mesi dalla scadenza del pagamento;
b)
soggetto passivo
vittima del
terrorismo, di
estorsioni o di usura, a condizione che abbia richiesto, o nel cui
interesse sia stata richiesta, nei due
mesi precedenti
alla scadenza
del pagamento, l'elargizione
prevista dalla legge 20 ottobre 1990 n.302
e successive modificazioni, dalla
legge 18
febbraio 1992 n.172
e successive modificazioni,
dalla legge 18 novembre
1993, n.468, o la concessione di mutuo, prevista dalla legge 7 marzo 1996,n.108.
c)
soggetto passivo vittima di truffa da parte di professionista,che abbia
ottenuto,nei due mesi precedenti alla scadenza del pagamento, la sospensione
o la
dilazione della riscossione
dei tributi,ai sensi della legge
11 ottobre
1995, n.423,
e successive modificazioni e integrazioni.
Delle
predette circostanze deve essere fatta menzione nel bollettino o distinta di
versamento.
L'inesistenza
dei presupposti per beneficiare della proroga di cui al presente
comma, accertata
dal Comune,
comporta decadenza
dell'agevolazioni con
conseguente irrogazione
delle sanzioni
per ritardato versamento.
6)
Nel caso di piu` contitolari dell'immobile soggetto all'imposta il versamento
puo` essere eseguito
congiuntamente da uno solo di essi e per l'intero
importo dovuto,
a condizione che tale circostanza sia indicata nel bollettino o nella
distinta di versamento utilizzata.
7)
Non si
fa luogo al
versamento se
l'imposta complessiva da
corrispondere al Comune e` uguale o inferiore a Euro 2,50.
Art.15
(Riscossione coattiva)
1.
Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni e interessi, se non
versate con le modalità
indicate nell'articolo precedente entro il
termine di
90 giorni dalla
notificazione dell'avviso di
liquidazione o
di accertamento,
sono riscosse, salvo che sia stato emesso
provvedimento di sospensione,
con la procedura indicata dal art. 12 D. Lgs 504/92.
2)
Non si fa luogo a
riscossione coattiva se l'importo complessivo, computando
anche sanzioni
e interessi,
non supera
EURO 15,00.
Art.16
(Rimborsi)
1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l’imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il diritto al rimborso nel caso in cui l’imposta sia stata erroneamente versata dal contribuente a questo Comune per immobili ubicati in altro Comune si prescrive in cinque anni.
3. Non si fa luogo al rimborso se l’importo da rimborsare, compresi gli interessi, non supera Euro 15,00.
4. Su richiesta dell’interessato, per le aree divenute inedificabili, in relazione ad atti amministrativi del Comune (quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali o attuativi) ovvero a vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, si stabilisce il rimborso della maggiore somma versata tra l’imposta dovuta in base al valore calcolato ai sensi del comma 7, art. 5, del D.Lgs. n. 504/92 e l’imposta dichiarata, dovuta e versata sul valore determinato ai sensi del comma 5, dell’art. 5 della stessa legge, quale area edificabile.
5. Condizione indispensabile per il rimborso è che non sia iniziata opera alcuna di qualsiasi natura sulle aree interessate, né da parte del soggetto passivo sia intrapresa azione, ricorso o quant’altro avverso la variante sopra richiamata e che la stessa sia efficace. Il rimborso è attivato a specifica richiesta del soggetto passivo, con accettazione delle condizioni sopra richiamate secondo le modalità e quant’altro previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 504/92.
T I T O L O
I V
DISPOSIZIONI FINALI E
TRANSITORIE
Art. 17
(Diritto di interpello)
1. Ogni contribuente, anche attraverso associazioni e comitati portatori di interessi diffusi, può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche richieste di interpello in merito all’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, di cui al presente regolamento. La presentazione dell’istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla normativa in materia.
2. La risposta del Comune, scritta e motivata, rileva con esclusivo riferimento alla questione posta dall’interpellante.
3. In merito alla questione di cui all’interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune, o che comunque non abbia ricevuto risposta entro il termine di cui al comma 1.
Art. 18
( Sanzioni)
1.
Alle violazioni
in materia
di ICI si applicano le
sanzioni previste nei limiti minimi e massimi della legge.
2.
Nella determinazione
delle sanzioni
si ha riguardo ai criteri stabiliti
dall'art. 7
del D.Lgs. 472/97.
3.
Ai ritardati ed omessi versamenti si applica la sanzione prevista
dall'art. 13 del D. l.gs.471/97.
4.
Nei casi
di incompletezza dei documenti di
versamento di cui all'art. 14 del
presente regolamento, si applica la sanzione prevista dall'art. 15, comma 1, del
D.Lgs.471/97.
5.
Nei casi di omessa
comunicazione/dichiarazione, di cui all'art. 10 del presente regolamento
si applica la sanzione amministrativa da Euro 103,20 a Euro 516,4.
Art. 18
(Entrata in vigore)
1.
Il presente
regolamento entra in vigore
il 1 gennaio dell'anno 2004.