REGOLAMENTO  COMUNALE

PER  LA  DISCIPLINA

DELL`IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

( I. C. I. )

 

 

TITOLO   I  -   DISPOSIZIONI GENERALI

                        CAPO   I - FABBRICATI

                        CAPO  II - AREE FABBRICABILI

                        CAPO III - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

TITOLO  II   -   DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO

TITOLO III   -   DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE

TITOLO  IV   -   DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 


T I T O L O   I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1

(Oggetto del Regolamento)

 

1.  Il  presente  Regolamento  disciplina l`applicazione dell`Imposta Comunale  sugli  immobili, di seguito denominata I.C.I., nel Comune di Baschi, di seguito denominato COMUNE.

2.  Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le  disposizioni di leggi vigenti.

 

C A P O   I

Fabbricati

   

Art. 2

(Definizione di Fabbricato)

1. Ai fini dell’applicazione dell’imposta per fabbricato, così come disciplinato dall’art. 2 c. 1 del D. Lgs. 504/92, si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione  e quella che ne costituisce pertinenza.

 

2.  I  fabbricati di nuova costruzione sono considerati imponibili ai fini  I.C.I.  dalla  data  di  ultimazione dei lavori o se antecedente dalla  data  di utilizzazione della costruzione, indipendentemente che sia  stato  rilasciato  o  meno  il  certificato  di abitabilita` o di agibilita`. L`utilizzo del fabbricato e` dimostrabile a mezzo di prove indirette  e  purche`  siano  riscontrabili  gli  elementi strutturali necessari funzionali all`uso (abitativo, industriale, commerciale).

 

3. In caso di fabbricato in corso di costruzione nel quale una parte            sia stata ultimata, quest’ultima è assoggettata all’imposta quale fabbricato a decorrere dalla data di utilizzo. Conseguentemente, la superficie dell’area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente             tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

 

Art. 3

(Fabbricati inagibili o inabitabili)

1. Sono cosiderati inagibili o inabitabili, ai fini dell`applicazione della   riduzione   di  cui  all`articolo  8,  comma  1,  del  decreto legislativo  30  dicembre  1992, n. 504, i fabbricati che rientrano in una   delle   seguenti   tipologie  e  che  siano  allo  stesso  tempo inutilizzati dal contribuente:

a) fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di sgombero a seguito di calamita` naturali;

b)  fabbricato  oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per motivi di  pubblica incolumita';

c)   fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di demolizione;

d)  fabbricato  dichiarato  inagibile dal Sindaco in base a perizia tecnica giurata di parte;

f)  fabbricato  oggetto  di  demolizione e ricostruzione o oggetto di recupero  edilizio  ai  sensi dell`art. 31, comma 1, lett. c), d), e), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

 

2.   L`inagibilita`   o  l`inabitabilita`  puo`  riguardare  l`intero fabbricato  o  le  singole unita` immobiliari. In quest`ultimo caso la riduzione  si applica alle singole unita` immobiliari e non all`intero fabbricato.

 

3.  Il  contribuente  in  possesso di un fabbricato rientrante in una delle  tipologie di cui al comma precedente è tenuto a comunicarlo al COMUNE  utilizzando  il  modello  di  cui  al  successivo art. 10 e ad indicare   nel  bollettino  di  versamento  la  medesima  fattispecie.

L`inosservanza di tali disposizioni è sanzionata.

 

4. Per fabbricati di cui alla lettera d) del comma 1 del presente articolo l’inagibilità o l’inbitabilità è accertata dal COMUNE sulla base di una perizia tecnica giurata, redatta dal tecnico del contribuente, da allegare ad apposita istanza, ovvero è accertata d’ufficio nel caso di presentazione da parte del contribuente di un’apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi della legge n. 15/1968.

 

5.  Per  i fabbricati di cui alla lettera e) del comma 1 del presente articolo  la  base  imponibile  ai fini I.C.I. e` rappresentata, dalla data  di inizio dei lavori alla data di ultimazione degli stessi o, se

antecedente,  alla  data  di  utilizzo,  dal  valore  dell`area  senza computare  il valore del fabbricato che si sta demolendo, ricostruendo o recuperando.

 

6.   Al   fine   di  individuare  l`inagibilita`  o  l`inabitabilita` sopravenuta   di   un  fabbricato  si  fa  riferimento  alle  seguenti condizioni:

a)   gravi lesioni alle strutture orizzontali;

b)   gravi lesioni alle strutture verticali;

c)   fabbricato oggettivamente diroccato;

d)   fabbricato   privo  di  infissi  e  di  allacci  alle  opere  di urbanizzazione  primaria.


C A P O   I I

Aree fabbricabili  

 

Art. 4

(Definizione di area fabbricabile)

 

1.  Per  area  fabbricabile  si  intende  l`area utilizzabile a scopo edificatorio  secondo  le  risultanze  del  Programma di Fabbricazione approvato dal COMUNE.

 

2.  Le  aree  assoggettate  dagli  strumenti urbanistici a vincolo di inedificabilita`   non   sono  soggette  alla  disciplina  delle  aree fabbricabili.

 

3.  Nel  caso  di  utilizzazione  di un`area a scopo edificatorio, il suolo  interessato, ai fini dell’imposta, è soggetto alla disciplina delle aree fabbricabili indipendentemente  dal  fatto  che  sia  tale  in  base agli strumenti urbanistici. A dette aree, coincidenti con la superficie coperta del fabbricato, viene attribuito un valore assimilabile a quello delle aree ricadenti in zona omogenea “C” avente l’indice di fabbricabilità territoriale o fondiario più alto.

 

Art. 5

(Determinazione della base imponibile)

 

1.  La  base  imponibile delle aree fabbricabili e' rappresentata dal valore  venale  in  comune  commercio  determinato secondo i parametri indicati nella apposita tabella che verra' allegata alla deliberazione annualmente assunta per la determinazione delle tariffe.

 

2.   La   tabella   di  cui  al  comma  1  potrà  essere  aggiornata periodicamente  con deliberazione della Giunta Comunale, i cui effetti decorreranno  dall'anno  di  imposta  successivo a quello nel quale e' stata adottata.

 

3. Il COMUNE non fara` luogo ad accertamento del maggior valore delle aree   predette,   nel   caso   in   cui   l'imposta   dovuta  risulti tempestivamente  versata  sulla  base di valori non inferiori a quelli stabiliti nella tabella allegata al presente regolamento.

 

4.  Qualora  il  contribuente  abbia  dichiarato il valore delle aree fabbricabili   in   misura   superiore   a   quella  che  risulterebbe dall'applicazione  dei  valori predeterminati ai sensi del comma 1 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

 

5.  In  deroga  a  quanto  disposto al comma 3 del presente articolo, qualora  il  soggetto passivo, nei due anni successivi e semprechè le caratteristiche   dell'area   nel   frattempo   non   abbiano   subito modificazioni   rilevanti   ai  fini  del  valore  commerciale,  abbia dichiarato  o  definito  ai fini fiscali il valore dell'area in misura superiore  al  30%  rispetto  a quello dichiarato ai fini dell'imposta comunale,  il  Comune  procede all'accertamento della maggiore imposta dovuta.


6.  Le  disposizioni  di cui al comma 1 hanno effetto con riferimento agli  anni  di  imposta  successivi  a  quello  in  corso alla data di adozione  del presente regolamento; per gli anni di imposta precedenti il  COMUNE  procedera` all`accertamento dell`eventuale maggiore valore dell`area   sulla   base  di  valutazioni  caso  per  caso,  ferma  la possibilita`  dei  contribuenti  di  avvalersi  dell`accertamento  con adesione secondo le modalita` stabilite dalle vigenti in materia.

 

Art. 6

(Indennita` di esproprio)

 

1.   La   base   imponibile   delle   aree  fabbricabili  oggetto  di espropriazione  e`  rappresentata  dall`ammontare  dell`indennita`  di esproprio.  In tale ipotesi il presupposto impositivo viene meno dalla data  di emissione, da parte dell`autorita` competente, del decreto di esproprio.

 

2.  Nel  caso  di  occupazione  acquisitiva  di  un`area, avvenuta in assenza  di un titolo giuridico idoneo,il presupposto impositivo viene meno  dalla  data  in  cui  il  bene  ha  perso  irreversibilmente  la destinazione e la funzione originaria.

 

3.  Se  il  valore  dell'area,  dichiarato  ai  fini  I.C.I., risulta inferiore  all`indennita`  di esproprio, quest`ultima viene ridotta in misura  pari all`ultima dichiarazione presentata; nel caso di omessa o

infedele dichiarazione accertata con avviso notificato al contribuente e divenuto definitivo, l`indennita` sara` pari al valore accertato.

 

4.  Se l`imposta versata negli ultimi cinque anni, dall`espropriato o dal  suo  dante  causa,  per  il  medesimo  bene, risulta superiore al ricalcolo  dell`imposta  sulla  base  dell`indennita` di esproprio, il soggetto espropriante sara` tenuto a corrispondere all`espropriato una maggiorazione   dell`indennita`   in   misura   pari  alla  differenza corrisposta,  oltre agli interessi legali. Sulla somma dovuta a titolo di  maggiorazione  si applica la ritenuta di cui all`articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

 

5.  Nel  caso  di  utilizzazione  di  un`area da parte di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale per l`esercizio delle   attivita`   dirette   alla   coltivazione   del   fondo,  alla silvicoltura,  alla  funghicoltura  e all`allevamento del bestiame, la stessa, a prescindere dalla destinazione urbanistica e dalla vocazione edificatoria,  e`  considerata come terreno agricolo e l`indennita` di esproprio  verra` a coincidere con il valore imponibile previsto per i terreni agricoli.


Art. 7

(Disciplina del diritto di superficie)

 

1.  Nel  caso  di  concessione  del  diritto di superficie su un`area pubblica  -  suolo  o  sottosuolo  - la base imponibile dell`I.C.I. è rappresentata  dal  valore venale in comune commercio dell`area su cui si costruisce e, a partire dalla data di ultimazione della costruzione o,  se  antecedente,  dalla  data  di  utilizzazione della stessa, dal valore del fabbricato. Soggetto passivo è il superficiario.

 

2.  Nel  caso  di  concessione del sottosuolo di un`area pubblica con diritto  di  costruzione  e di utilizzazione esclusiva dei parcheggi - autorimessa  sotterranei,  ai sensi della legge 24 marzo 1989, n. 122, soggetto  passivo  è il  concessionario  a  partire  dalla  data  di ultimazione  della  costruzione  o,  se  antecedente,  dalla  data  di utilizzazione  della  stessa  e  la  base  imponibile  dell`I.C.I.  e` rappresetata dal valore del fabbricato.

 

C A P O   I I I

Esenzioni ed agevolazioni

 

Art. 8

(Esenzioni)

 

1.  Sono  esenti  dall`I.C.I.  gli  immobili  posseduti,  a titolo di proprieta`  o  di  diritto  reale  di  godimento ovvero in qualita` di locatario  finanziario,  dallo  Stato, dalle Regioni, dalle Provincie,

dai  Comuni,  dai  Domini  Collettivi,  dalle  Comunita` Montane o dai Consorzi  tra detti Enti, dalle Aziende Unita` Sanitarie Locali, dalle Camere  di  Commercio, anche se non destinati esclusivamente a compiti istituzionali. La disposizione  del  presente  comma  ha  effetto  con riferimento agli anni d`imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

 

2.  Sono  esenti  dall`I.C.I.  i  fabbricati  posseduti,  a titolo di proprieta`  o  di  diritto  reale  di  godimento ovvero in qualita` di locatario  finanziario ed utilizzati dagli enti non commerciali di cui

all`articolo 73 ( ex art. 87), comma 1, lettera c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917,   con   destinazione   esclusiva   ad   attivita`  assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e  sportive.  La  disposizione  del  presente  comma  ha  effetto  con riferimento agli anni d`imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.


Art. 9

(Agevolazioni)

 

1.      Sono considerate parti dell’abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto; sono ricomprese tra le pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastale C/2, C/6, C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche.

2.      L’assimilazione a fini dell’ICI di cui al comma 1 del presente articolo non incide sulle modalità di determinazione del valore di ciascuna unità immobiliare ed opera a condizione che il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento, anche in quota parte, dell’abitazione principale, coincida con il proprietario o il titolare del diritto di godimento della pertinenza.

3.      La detrazione prevista dal comma 2, dell’articolo 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nel caso di assimilazione di cui al comma 1 del presente articolo, si applica sull’imposta complessivamente  dovuta per l’abitazione principale e per le pertinenze che siano ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale. 

4.      Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

Ai fini dell’applicazione della detrazione prevista dal comma 2, dell’articolo 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e dell’aliquota agevolata deliberata ai sensi dell’art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si considerano abitazioni principali anche quelle concesse in uso gratuito o in comodato ai parenti entro il 1^ grado in linea retta.


T I T O L O   I I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO 

 

Art. 10

(Semplificazione degli adempimenti dei soggetti passivi)

 

1.    E’ soppresso l’obbligo di presentazione della dichiarazione o denuncia prevista dall’art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 504/92, è comunque considerata valida la presentazione della dichiarazione entro i termini di legge predisposta su modelli ministeriali.

2.    In caso di acquisizione o trasferimento, a qualsiasi titolo, di immobili, o di modificazione dei medesimi, o di soggettività passiva relativa agli stessi, il contribuente è tenuto a darne comunicazione al Comune entro il 30 Giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato l’evento.

3.    La comunicazione di cui al comma precedente può essere presentata direttamente al COMUNE o spedita, a mezzo raccomandata senza ricevuta di ritorno. In quest’ultimo caso si intende presentata il giorno della sua spedizione.

4.    Con successiva determinazione dirigenziale è approvato il modello di comunicazione utilizzabile dal contribuente per le finalità di cui al precedente comma 2, con indicazione dei dati ed elementi che la stessa deve riportare.

5.    La comunicazione di cui al comma 2 deve, in ogni caso, riportare i seguenti dati e indicazioni:

 

a) nome e cognome ovvero denominazione o ragione sociale e natura giuridica del contribuente;

b) nome e cognome dell’eventuale rappresentante legale del contribuente;

c) codice fiscale del contribuente e dell’eventuale rappresentante legale;

d) il domicilio fiscale o la sede legale del contribuente e dell’eventuale rappresentante legale;

e) la tipologia dell’immobile ( terreno agricolo, area edificabile, ecc.);

f) l’esatto indirizzo ove l’immobile è ubicato;

g) i dati identificativi catastali dell’immobile.

 

6.    Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei casi in cui il possesso o le variazioni di cui al precedente comma 2 siano intervenute nell’anno precedente a quello di entrata in vigore del presente regolamento.

 

Art. 11

(Disposizioni in materia di controlli)

 

1.  E`  eliminato il controllo formale delle dichiarazioni, anche per gli  anni  precedenti  a  quello  di  entrata  in  vigore del presente regolamento.

2. La Giunta comunale con propria deliberazione, da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, approva il programma annuale dei controlli  stabilendo le modalità di effettuazione degli stessi per l’anno successivo, attenendosi ai seguenti criteri di massima:

- selezione casuale di una percentuale di soggetti passivi da controllare sul totale;

- individuazione di alcune tipologie di immobili;

- individuazione di alcune categorie catastali;

- selezione di contribuenti con determinate agevolazioni;

- differenziazione dei controlli sulla base degli anni d’imposta.

3.  Per  facilitare  ed  ottimizzare  i  controlli  tesi  al recupero dell`evasione  tributaria, il funzionario responsabile del servizio e` autorizzato  ad  istituire  collegamenti  telematici con banche – dati dell`Amministrazione  finanziaria  e  degli  altri  enti  pubblici per l`acquisizione di elementi rilevanti ai fini dell`imposta.

 

4.  Ai costi per l`istituzione dei collegamenti telematici dei cui al comma  precedente  potra` farsi fronte con una percentuale del gettito I.C.I., da allocare in apposito capitolo del bilancio.

 

5.  Per  il  potenziamento  dei  controlli  puo` essere destinata una percentuale  del  gettito I.C.I., riscosso a seguito dell`attivita` di accertamento, all`incentivazione del personale addetto.

 

Art. 12

(Accertamento dell`imposta)

 

1.  L'Ufficio,  entro  e  non  oltre  il  31 dicembre del quinto anno successivo  a  quello  cui  si  riferisce  l'imposizione,  provvede  a notificare  al soggetto passivo, od ad inviare anche a mezzo posta con raccomandata  a/r,  gli  atti  di  liquidazione  ed  accertamento  del tributo  od  il  maggior  tributo  dovuto,  con  l'applicazione  delle sanzioni e degli interessi previsti dal presente regolamento.

 

Art. 13

(Accertamento con adesione)

 

1.  Gli avvisi di accertamento dell`imposta possono essere oggetto di adesione,  nei  limiti  e  con  le  procedure previste dalla normativa vigente.

 

 


T I T O L O    I I I  

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONI

 

 

Art.14

(Riscossione dell'imposta)

 

1.A decorrere 1/01/05 la riscossione dell'imposta è effettuata direttamente dal COMUNE. L'imposta  comunale sugli immobili dovuta dai soggetti passivi e` versata  alla  Tesoreria  del     COMUNE  direttamente  o  tramite  conto corrente postale.

 

2. Per il corrente anno 2004 la riscossione dell’imposta avverrà ancora mediante versamento al concessionario    SERIT.   

 

3.  Con  successive  determinazioni del Responsabile del Servizio, in accordo  con  la  Tesoreria Comunale e con l'Ente Poste Italiane, sono stabilite  le caratteristiche delle distinte per il versamento diretto e  del  bollettino  di conto corrente postale, nonche` le modalita` di trasmissione  dei  dati  all'Ufficio Tributi ai fini dell'attivita` di controllo.

La distinta per il versamento diretto dell'imposta alla tesoreria e il bollettino  di  conto corrente postale devono, in ogni caso, riportare l'indicazione dei seguenti elementi:

a)  nome  e  cognome  ovvero denominazione o ragione sociale e natura

giuridica del contribuente;

b)  codice fiscale del contribuente;

c)  il numero degli immobili cui si riferisce il versamento;

d)  l'anno d'imposta;

e)  se trattasi di versamento in acconto o a saldo;

f)  l'ammontare  dell'imposta  distinta  per  singoli  immmobili, con

l'indicazione   della   tipologia   (area   fabbricabile,   abitazione

principale, immobili soggetti ad aliquote differenziate ecc.);

g)  l'ammontare della detrazione d'imposta;

h)  se trattasi di versamento congiunto;

i)  se trattasi di versamento relativo ad immobili che beneficiano di

speciali  riduzioni  (fabbricati  dichiarati  inagibili o inabitabili,

ecc.).

l)  se trattasi di versamento effettuato oltre i termini di legge,per effetto delle disposizioni di cui al successivo comma 5;

m)  se  trattasi  di  versamento per ravvedimento,effettuato ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.472/97; in tal caso deve essere distintamente indicato l'ammontare delle sanzioni e degli interessi autoliquidati;

n) se il versamento e` effettuato a compensazione di somme versate in eccedenza al momento dell'anticipo.

 


4.  A  decorrere  dal 1/01/2005 e'  soppressa  la  riscossione  dell'imposta  a  mezzo di versamento  al  concessionario,  prevista  dall'art.  10, comma 3, del D.Lgs. 504/92.

 

5.  I  termini  per  effettuare  i  versamenti  in  acconto e a saldo dell'imposta,  stabiliti  dall'art.10, comma 2, del D.Lgs. 504/92 sono prorogati di due mesi nei casi di:

a)   morte,  interdizione  e  inabilitazione  del  soggetto  passivo, intervenuta entro 2 mesi dalla scadenza del pagamento;

b)  soggetto  passivo  vittima  del  terrorismo,  di  estorsioni o di usura, a condizione che abbia richiesto, o nel cui interesse sia stata richiesta, nei  due  mesi  precedenti  alla  scadenza  del  pagamento, l'elargizione prevista dalla legge 20 ottobre 1990 n.302  e successive modificazioni,   dalla  legge  18  febbraio  1992 n.172  e  successive modificazioni,  dalla  legge 18 novembre 1993, n.468, o la concessione di mutuo, prevista dalla legge 7 marzo 1996,n.108.

c)  soggetto passivo vittima di truffa da parte di professionista,che abbia ottenuto,nei due mesi precedenti alla scadenza del pagamento, la sospensione  o  la  dilazione  della riscossione dei tributi,ai sensi della  legge  11  ottobre  1995,  n.423,  e successive modificazioni e integrazioni.

Delle predette circostanze deve essere fatta menzione nel bollettino o distinta di versamento.

L'inesistenza  dei presupposti per beneficiare della proroga di cui al presente    comma,    accertata   dal   Comune,   comporta   decadenza dell'agevolazioni  con  conseguente  irrogazione  delle  sanzioni  per ritardato versamento.

 

6) Nel caso di piu` contitolari dell'immobile soggetto all'imposta il versamento  puo`  essere eseguito congiuntamente da uno solo di essi e per  l'intero  importo  dovuto,  a condizione che tale circostanza sia indicata nel bollettino o nella distinta di versamento utilizzata.

 

7)  Non  si  fa  luogo  al  versamento  se  l'imposta  complessiva da corrispondere al Comune e` uguale o inferiore a Euro 2,50.

 

Art.15

(Riscossione coattiva)

 

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni e interessi, se non  versate  con le modalità indicate nell'articolo precedente entro il   termine   di   90   giorni  dalla  notificazione  dell'avviso  di liquidazione  o  di  accertamento,  sono riscosse, salvo che sia stato emesso  provvedimento  di  sospensione,  con la procedura indicata dal art. 12 D. Lgs 504/92.

 

2)  Non  si fa luogo a riscossione coattiva se l'importo complessivo, computando  anche  sanzioni  e  interessi,  non  supera  EURO 15,00.

 

Art.16

(Rimborsi)

 

1.      Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l’imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2.      Il diritto al rimborso nel caso in cui l’imposta sia stata erroneamente versata dal contribuente a questo Comune per immobili ubicati in altro Comune si prescrive in cinque anni.

3.      Non si fa luogo al rimborso se l’importo da rimborsare, compresi gli interessi, non supera Euro 15,00.

4.      Su richiesta dell’interessato, per le aree divenute inedificabili, in relazione ad atti amministrativi del Comune (quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali o attuativi) ovvero a vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, si stabilisce il rimborso della maggiore somma versata tra l’imposta dovuta in base al valore calcolato ai sensi del comma 7, art. 5, del D.Lgs. n. 504/92 e l’imposta dichiarata, dovuta e versata sul valore determinato ai sensi del comma 5, dell’art. 5 della stessa legge, quale area edificabile.

5.      Condizione indispensabile per il rimborso è che non sia iniziata opera alcuna di qualsiasi natura sulle aree interessate, né da parte del soggetto passivo sia intrapresa azione, ricorso o quant’altro avverso la variante sopra richiamata e che la stessa sia efficace. Il rimborso è attivato a specifica richiesta del soggetto passivo, con accettazione delle condizioni sopra richiamate secondo le modalità e quant’altro previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 504/92.

 

 

 T I T O L O   I V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

Art. 17

(Diritto di interpello)

1.    Ogni contribuente, anche attraverso associazioni e comitati portatori di interessi diffusi, può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche richieste di interpello in merito all’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, di cui al presente regolamento. La presentazione dell’istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla normativa in materia.

2.    La risposta del Comune, scritta e motivata, rileva con esclusivo riferimento alla questione posta dall’interpellante.

3.    In merito alla questione di cui all’interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune, o che comunque non abbia ricevuto risposta entro il termine di cui al comma 1.

 

Art. 18

( Sanzioni)

1.  Alle  violazioni  in  materia  di  ICI  si  applicano le sanzioni previste nei limiti minimi e massimi della legge.

 

2.  Nella  determinazione  delle  sanzioni  si ha riguardo ai criteri stabiliti  dall'art.  7  del  D.Lgs. 472/97.

 

3.  Ai ritardati ed omessi versamenti si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del D. l.gs.471/97.

 

4.  Nei  casi  di  incompletezza  dei  documenti di versamento di cui all'art.  14 del presente regolamento, si applica la sanzione prevista dall'art. 15, comma 1, del D.Lgs.471/97.

 

5.  Nei  casi di omessa comunicazione/dichiarazione, di cui all'art. 10 del presente regolamento  si applica la sanzione amministrativa da Euro 103,20 a Euro 516,4.

 

Art. 18

(Entrata in vigore)

 

1.  Il  presente  regolamento  entra in vigore il 1 gennaio dell'anno 2004.