Sito ufficiale del Comune di Baschi (TR)
  Statuto  
Comune di Baschi
(Prov.di Terni)

S T A T U T O

SOMMARIO


Titolo I

Principi Generali


Art. 1. Autonomia statutaria pag. 1
Art. 2. Finalità pag. 1
Art. 3. Programmazione e forme di cooperazione pag. 2
Art. 4. Territorio e sede comunale pag. 2
Art. 5. Albo pretorio pag. 2
Art. 6. Stemma e gonfalone pag. 3
Art. 7. Consiglio comunale dei ragazzi pag. 3


Titolo II

Organi elettivi e loro attribuzioni

Art. 8. Organi e loro attribuzioni pag. 3
Art. 9. Deliberazione degli organi collegiali pag. 4
Art. 10. Consiglio Comunale pag. 4
Art. 11. Convocazione pag. 5
Art. 12. Linee programmatiche di mandato pag. 5
Art. 13. Commissioni pag. 6
Art. 14. Attribuzioni delle commissioni pag. 6
Art. 15. Consiglieri pag. 6
Art. 16. Diritti e doveri dei Consiglieri pag. 7
Art. 17. Gruppi consiliari pag. 7
Art. 18. Giunta comunale pag. 8
Art. 19. Composizione pag. 8
Art. 20. Nomina pag. 8
Art. 21. Funzionamento della Giunta pag. 9
Art. 22. Competenze pag. 9
Art. 23. Sindaco pag. 10
Art. 24. Attribuzioni di amministrazione pag. 11
Art. 25. Attribuzioni di vigilanza pag. 11
Art. 26. Attribuzioni di organizzazione pag. 12
Art. 27. Vice Sindaco pag. 12
Art. 28. Mozioni di sfiducia pag. 12
Art. 29. Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco pag. 12

Titolo III
Organi burocratici ed uffici


Capo I

Segretario Comunale


Art. 30. Segretario Comunale pag. 13
Art. 31. Vice Segretario Comunale pag. 14
Art. 32. Responsabilità verso il Comune pag. 15
Art. 33. Responsabilità verso terzi pag. 15
Art. 34. Responsabilità dei contabili pag. 15

Capo II

Uffici e personale

Art. 35. Principi strutturali e organizzativi pag. 16
Art. 36. Organizzazione degli uffici e del personale pag. 16
Art. 37. Regolamento degli uffici e dei servizi pag. 16
Art. 38. Diritti e doveri dei dipendenti pag. 17
Art. 39. Responsabilità degli uffici e dei servizi pag. 18
Art. 40. Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi pag. 18
Art. 41. Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione pag. 19
Art. 42. Collaborazioni esterne pag. 19


Titolo IV

Servizi


Art. 43. Forme di gestione pag. 19
Art. 44. Gestione in economia pag. 20
Art. 45. Azienda speciale pag. 20
Art. 46. Istituzione pag. 20
Art. 47. Il Consiglio di Amministrazione pag. 21
Art. 48. Il presidente pag. 21
Art. 49. Il direttore pag. 21
Art. 50. Nomina e revoca pag. 21
Art. 51. Società a prevalente capitale locale pag. 22
Art. 52. Gestione associata dei servizi e delle funzioni pag. 22

Titolo V

Controllo interno

Art. 53. Principi e criteri pag. 22
Art. 54. Revisore dei conti pag. 23
Art. 55. Controllo di gestione pag. 23

Titolo VI

Organizzazione territoriale e forme associate


Art. 56. Organizzazione sovracomunale pag. 24
Art. 57. Principio di cooperazione pag. 24
Art. 58. Convenzioni pag. 24
Art. 59. Consorzi pag. 24
Art. 60. Unione di Comuni pag. 25
Art. 61. Accordi di programma pag. 25

Titolo VI I

Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini

Art. 62. Partecipazione pag. 25


Capo I

Iniziativa politica e amministrativa

Art. 63. Interventi nel procedimento amministrativo pag. 26
Art. 64. Istanze pag. 27
Art. 65. Petizioni pag. 27
Art. 66. Proposte pag. 28


Capo II

Associazionismo e volontariato
Art. 67. Associazionismo pag. 28
Art. 68. Diritti delle associazioni pag. 29
Art. 69. Contributi alle associazioni pag. 29
Art. 70. Volontariato pag. 29

Capo III
Referendum - Diritti di accesso


Art. 71. Referendum pag. 30
Art. 72. Accesso agli atti pag. 31
Art. 73. Diritto di informazione pag. 31


.
Capo IV
Difensore civico


Art. 74. Nomina pag. 32
Art. 75. Incompatibilità e decadenza pag. 32
Art. 76. Mezzi e prerogative pag. 33
Art. 77. Rapporti con il Consiglio. pag. 33
Art. 78. Indennità di funzione pag. 34


Titolo VIII

Funzione normativa

Art. 79. Statuto pag. 34
Art. 80. Regolamenti pag. 34
Art. 81. adeguatamente delle fonti normative a leggi sopravvenute pag. 35
Art. 82. Ordinanze pag. 35
Art. 83. Norme transitorie e finali pag. 35

Titolo I

Principi generali
Art.1.

Autonomia statuaria.

1. Il Comune di Baschi è ente locale autonomo, rappresenta
la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
3. Il Comune rappresenta la comunità di Baschi nei rapporti con lo Stato, con la Regione Umbria, con la Provincia di Terni e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente Statuto, nei confronti della comunità internazionale.


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Art.2.

Finalità.

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Baschi, ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.
2. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:
a) dare pieno diritto all'effettiva partecipazione dei cittadini singoli o associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del Comune di Baschi; a tal fine sostiene e valorizza l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni;
b) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui;
c) rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la cultura della tolleranza;
d) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;
e) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale in collaborazione con le associazioni di volontariato nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;
f) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana;
g) valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;
h) riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali tra i sessi.


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Art.3.

Programmazione e forme di cooperazione.

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della regione Umbria e della Provincia di Terni, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, culturali e politiche presenti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
4. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il Comune può avvalersi anche della cooperazione delle Comunità montane e della A.S.L.


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Art.4.

Territorio e sede comunale.

1. La circoscrizione del Comune è costituita da Baschi e dalle frazioni di Acqualoreto, Baschi Scalo, Cerreto, Civitella del Lago, Collelungo, Morre, Morruzze, Scoppieto e Vagli, storicamente riconosciute dalla comunità.
2. Il territorio del Comune si estende per kmq.68,31 confinante con i Comuni di Orvieto, Todi e Montecchio.
3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato a Baschi che è il capoluogo.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.
5. La modifica della denominazione delle frazioni o della sede comunale può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.


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Art.5.

Albo pretorio.

1. Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio" per la pubblicazione degli atti ad avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario comunale cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.


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Art.6.

Stemma e gonfalone.

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Baschi.
2. Lo stemma del Comune è così descritto: - Scudo con sfondo rosso rappresentante un fontanile con due pesci, sormontato da un immagine raffigurante la parte superiore di una torre.-
3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del comune.
4. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali ove sussista un pubblico interesse.


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Art.7.

Consiglio comunale dei ragazzi.

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del Consiglio comunale dei ragazzi.
2. Il Consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef.
3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi sono stabiliti con apposito regolamento.


Titolo II

Organi elettivi e loro attribuzioni


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Art.8.

Organi e loro attribuzioni.

1. Sono organi del Comune: il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
2. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.
4. La Giunta collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.


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Art.9.

Deliberazioni degli organi collegiali.

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.
3. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Presidente, di norma il più giovane di età.
4. I verbali delle sedute sono firmate dal Presidente, dal Segretario e dal Consigliere anziano.


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Art.10.

Consiglio comunale.

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La presidenza del Consiglio comunale può essere attribuita anche a un Consigliere comunale.
2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.
3. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
4. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge; detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.
5. Il Consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
6. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere, nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
7. Il Consiglio comunale ispira la propria azione al principio della solidarietà.


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Art.11.

Convocazione.

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente del Consiglio che formula l'ordine del giorno sentita la Giunta comunale.Ne presiede i lavori secondo le norme del regolamento.
2. Gli adempimenti previsti all'ultimo periodo del comma precedente, in caso di dimissioni, decadenza, rimozione o decesso del Sindaco, sono assolti dal Consigliere anziano qualora il Vice Sindaco sia estraneo al Consiglio.


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Art.12.

Linee programmatiche di mandato.

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, dal Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio comunale.
3. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori, e dunque entro il 30 dicembre di ogni anno. E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.


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Art.13.

Commissioni.

1. Il Consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da Consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzioni di controllo e garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.
3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori il Sindaco, gli Assessori, gli organismi associativi, i funzionari e i rappresentanti di forze sociali, politiche, economiche e culturali per l'esame di specifici argomenti.
4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.


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Art.14.

Attribuzioni delle commissioni.

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio, al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
2. Compito delle commissioni temporanee e speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.
3. Il Regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:
- la nomina del Presidente della commissione;
- le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;
- forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
- metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazioni di proposte.


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Art.15.

Consiglieri.

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che ha riportato il maggior numero dei voti.
3. I Consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni in generale per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, sono considerati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo, il Presidente del Consiglio comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art.7 della legge 7 agosto 1990, n.241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

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Art.16.

Diritti e doveri dei Consiglieri.

1. I Consiglieri hanno il diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio comunale.
3. I Consiglieri comunali hanno il diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite nel regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno il diritto a ottenere, dal Presidente del consiglio, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei capogruppo.
4. Ciascun Consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale, presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.
5. Per assicurare la massima trasparenza, ogni Consigliere deve comunicare annualmente i redditi posseduti secondo le modalità stabilite nel regolamento del Consiglio comunale.


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Art.17.

Gruppi consiliari.

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio comunale e ne danno comunicazione scritta al Sindaco e al Segretario comunale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capogruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
2. I Consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno due membri.
3. E' istituita, presso il comune di Baschi, la conferenza dei capogruppo, finalizzata a rispondere alle finalità generali indicate dall'art.16, comma 3 del presente Statuto, nonché dall'art.31, comma 7 ter, della legge 142/90 e sue modifiche e integrazioni. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del consiglio comunale.
4. Ai capogruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del mandato.



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Art.18.

Giunta comunale.

1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con il Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e efficienza.
2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottandogli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla sua attività.


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Art.19

Composizione.

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero minimo di due a un numero massimo di quattro Assessori, di cui uno è investito della carica di Vice Sindaco.
2. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolari competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.
3. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione, ma non hanno diritto al voto.


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Art.20.

Nomina.
1. Il Vice Sindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli Assessori dimissionari.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori, nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro e il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.
4. Salvi i casi i revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

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Art.21.

Funzionamento della Giunta.

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.


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Art.22.

Competenze.

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, al Direttore o ai Responsabili dei servizi comunali.
2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
a) propone al Consiglio i regolamenti;
b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti
che non comportano impegni di spese sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
c) elenca le linee di indirizzo e predispone le proposte di procedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
e) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
f) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;
g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
h) approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
i) nomina e revoca il direttore generale o autorizza il Sindaco a conferire le relative funzioni al Segretario comunale;
j) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni salvo che non comportino oneri di natura finanziaria, nel qual caso la competenza è del Consiglio;
k) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
l) esercita, previa determinazione dei costi e dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, dalla Regione e dallo Stato quando non espressamente attribuiti dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;
m) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
n) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;
o) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il direttore generale;
p) determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;
q) approva il PEG su proposta del Direttore generale.


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Art.23.

Sindaco.

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione della carica.
2. Il Sindaco presta, davanti al Consiglio comunale, nella prima seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
3. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale, al Direttore, se nominato, ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
4. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenze e poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
5. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.
6. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle persone che lavorano.
7. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.


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Art.24.

Attribuzioni di amministrazione.

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o Consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:
a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune, nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;
c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art.6 della legge 142/90e sue modifiche e integrazioni;
d) adotta le ordinanze con tingibili e urgenti previste dalla legge;
e) autorizza ad intraprendere o a resistere ad un'azione giudiziaria qualunque sia la Magistratura giudicante e il grado di appello;
f) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
g) conferisce o revoca al Segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta comunale, le funzione di Direttore generale nel caso in cui non sia stata stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del direttore;
h) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili.


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Art.25.

Attribuzioni di vigilanza.

1. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del Direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

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Art.26.

Attribuzioni di organizzazione.

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
a) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalla legge;
b) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
c) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.


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Art.27.

Vice Sindaco.

1. Il Vice Sindaco nominato tale dal Sindaco è l'Assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori o Consiglieri, deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicati all'albo pretorio.


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Art.28.

Mozioni di sfiducia.

1. Il voto del Consiglio comunale contrario a una proposta del sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.


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Art.29.

Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco.

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
2. l'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di cinque persone, eletta dal consiglio comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.
3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal vice sindaco o, in mancanza, dall'Assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.
4. La commissione, nel termine di trenta giorni dalla nomina, relaziona al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento.
5. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.


Titolo III

Organi burocratici ed uffici.

Capo I

Segretario Comunale


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Art.30.

Segretario Comunale.

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell'ufficio del segretario comunale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli Consiglieri e agli uffici.
5. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.
6. Il Segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.
7. Il Segretario comunale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.
8. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
9. Il Segretario comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento conferitogli dal Sindaco.
10. Al Segretario comunale possono essere attribuite, previo parere della Giunta municipale, le funzioni di Direttore generale.
11. Egli, in particolare, esercita le seguenti funzioni:
a) predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme di contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal sindaco e dalla Giunta comunale;
b) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi, o di attuazione, relazioni o studi particolari;
c) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;
d) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici del personale ad essi preposto;
e) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
f) autorizza e missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;
g) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del sindaco o dei responsabili dei servizi;
h) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
i) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;
j) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente;
k) promuove e resiste alle liti, ed ha il potere di conciliare e di transigere.
Torna su Art.31.

Vice Segretario comunale.
1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un Vice segretario comunale individuato in uno dei funzionari in possesso della qualifica funzionale apicale.
2. Il Vice Segretario comunale collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.


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Art.32.

Responsabilità verso il Comune.

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire il Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Il Sindaco, il Segretario comunale, il responsabile del servizio che vengono a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto a cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al Procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale ad un responsabile di servizio, la denuncia è fatta a cura del Sindaco.


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Art.33.

Responsabilità verso terzi.

1. Gli Amministratori, il Segretario, il Direttore e i Dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal Segretario o dal dipendente si rivale agendo contro quest'ultimi a norma del precedente articolo.
3. La responsabilità personale dell'amministratore, del segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi, sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto o all'operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto contestare nel verbale il proprio dissenso.


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Art.34.

Responsabilità dei contabili.

1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggiato il denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.
Capo II

Uffici e personale.


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Art.35.

Principi strutturali e organizzativi
1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei sogge