Art. 1. Autonomia
statutaria pag. 1
Art. 2. Finalità
pag. 1
Art. 3. Programmazione
e forme di cooperazione pag. 2
Art. 4. Territorio
e sede comunale pag. 2
Art. 5. Albo pretorio
pag. 2
Art. 6. Stemma
e gonfalone pag. 3
Art. 7. Consiglio
comunale dei ragazzi pag. 3
Titolo II
Organi
elettivi e loro attribuzioni
Art. 8. Organi
e loro attribuzioni pag. 3
Art. 9. Deliberazione
degli organi collegiali pag. 4
Art. 10. Consiglio
Comunale pag. 4
Art. 11. Convocazione
pag. 5
Art. 12. Linee
programmatiche di mandato pag. 5
Art. 13. Commissioni
pag. 6
Art. 14. Attribuzioni
delle commissioni pag. 6
Art. 15. Consiglieri
pag. 6
Art. 16. Diritti
e doveri dei Consiglieri pag. 7
Art. 17. Gruppi
consiliari pag. 7
Art. 18. Giunta
comunale pag. 8
Art. 19. Composizione
pag. 8
Art. 20. Nomina
pag. 8
Art. 21. Funzionamento
della Giunta pag. 9
Art. 22. Competenze
pag. 9
Art. 23. Sindaco
pag. 10
Art. 24. Attribuzioni
di amministrazione pag. 11
Art. 25. Attribuzioni
di vigilanza pag. 11
Art. 26. Attribuzioni
di organizzazione pag. 12
Art. 27. Vice
Sindaco pag. 12
Art. 28. Mozioni
di sfiducia pag. 12
Art. 29. Dimissioni
e impedimento permanente del Sindaco
pag. 12
Titolo
III
Organi burocratici ed uffici
Capo I
Segretario
Comunale
Art. 30. Segretario
Comunale pag. 13
Art. 31. Vice
Segretario Comunale pag. 14
Art. 32. Responsabilità
verso il Comune pag. 15
Art. 33. Responsabilità
verso terzi pag. 15
Art. 34. Responsabilità
dei contabili pag. 15
Capo
II
Uffici
e personale
Art.
35. Principi strutturali e organizzativi
pag. 16
Art. 36. Organizzazione
degli uffici e del personale pag.
16
Art. 37. Regolamento
degli uffici e dei servizi pag.
16
Art. 38. Diritti
e doveri dei dipendenti pag. 17
Art. 39. Responsabilità
degli uffici e dei servizi pag.
18
Art. 40. Funzioni
dei responsabili degli uffici e
dei servizi pag. 18
Art. 41. Incarichi
dirigenziali e di alta specializzazione
pag. 19
Art. 42. Collaborazioni
esterne pag. 19
Titolo IV
Servizi
Art. 43. Forme
di gestione pag. 19
Art. 44. Gestione
in economia pag. 20
Art. 45. Azienda
speciale pag. 20
Art. 46. Istituzione
pag. 20
Art. 47. Il Consiglio
di Amministrazione pag. 21
Art. 48. Il presidente
pag. 21
Art. 49. Il direttore
pag. 21
Art. 50. Nomina
e revoca pag. 21
Art. 51. Società
a prevalente capitale locale pag.
22
Art. 52. Gestione
associata dei servizi e delle funzioni
pag. 22
Titolo
V
Controllo
interno
Art.
53. Principi e criteri pag.
22
Art. 54. Revisore
dei conti pag. 23
Art. 55. Controllo
di gestione pag. 23
Titolo
VI
Organizzazione
territoriale e forme associate
Art. 56. Organizzazione
sovracomunale pag. 24
Art. 57. Principio
di cooperazione pag. 24
Art. 58. Convenzioni
pag. 24
Art. 59. Consorzi
pag. 24
Art. 60. Unione
di Comuni pag. 25
Art. 61. Accordi
di programma pag. 25
Titolo
VI I
Istituti
di partecipazione e diritti dei
cittadini
Art.
62. Partecipazione pag. 25
Capo I
Iniziativa
politica e amministrativa
Art.
63. Interventi nel procedimento
amministrativo pag. 26
Art. 64. Istanze
pag. 27
Art. 65. Petizioni
pag. 27
Art. 66. Proposte
pag. 28
Capo II
Associazionismo
e volontariato
Art. 67. Associazionismo
pag. 28
Art. 68. Diritti
delle associazioni pag. 29
Art. 69. Contributi
alle associazioni pag. 29
Art. 70. Volontariato
pag. 29
Capo
III
Referendum - Diritti di accesso
Art. 71. Referendum
pag. 30
Art. 72. Accesso
agli atti pag. 31
Art. 73. Diritto
di informazione pag. 31
.
Capo IV
Difensore civico
Art. 74. Nomina
pag. 32
Art. 75. Incompatibilità
e decadenza pag. 32
Art. 76. Mezzi
e prerogative pag. 33
Art. 77. Rapporti
con il Consiglio. pag. 33
Art. 78. Indennità
di funzione pag. 34
Titolo VIII
Funzione
normativa
Art.
79. Statuto pag. 34
Art. 80. Regolamenti
pag. 34
Art. 81. adeguatamente
delle fonti normative a leggi sopravvenute
pag. 35
Art. 82. Ordinanze
pag. 35
Art. 83. Norme
transitorie e finali pag. 35
Titolo I
Principi
generali
Art.1.
Autonomia
statuaria.
1.
Il Comune di Baschi è ente
locale autonomo, rappresenta
la propria comunità, ne cura
gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune si avvale della sua
autonomia, nel rispetto della Costituzione
e dei principi generali dell'ordinamento,
per lo svolgimento della propria
attività e il perseguimento
dei suoi fini istituzionali.
3. Il Comune rappresenta la comunità
di Baschi nei rapporti con lo Stato,
con la Regione Umbria, con la Provincia
di Terni e con gli altri enti o
soggetti pubblici e privati e, nell'ambito
degli obiettivi indicati nel presente
Statuto, nei confronti della comunità
internazionale.
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Art.2.
Finalità.
1.
Il Comune promuove lo sviluppo e
il progresso civile, sociale ed
economico della comunità
di Baschi, ispirandosi ai valori
e agli obiettivi della Costituzione.
2. In particolare il Comune ispira
la sua azione ai seguenti principi:
a) dare pieno diritto all'effettiva
partecipazione dei cittadini singoli
o associati, alla vita organizzativa,
politica, amministrativa, economica
e sociale del Comune di Baschi;
a tal fine sostiene e valorizza
l'apporto costruttivo e responsabile
del volontariato e delle libere
associazioni;
b) rimozione di tutti gli ostacoli
che impediscono l'effettivo sviluppo
della persona umana e l'eguaglianza
degli individui;
c) rispetto e tutela delle diversità
etniche, linguistiche, culturali,
religiose e politiche, anche attraverso
la cultura della tolleranza;
d) recupero, tutela e valorizzazione
delle risorse naturali, ambientali,
storiche, culturali e delle tradizioni
locali;
e) tutela attiva della persona improntata
alla solidarietà sociale
in collaborazione con le associazioni
di volontariato nel quadro di un
sistema integrato di sicurezza sociale;
f) promozione delle attività
culturali, sportive e del tempo
libero della popolazione, con particolare
riguardo alle attività di
socializzazione giovanile e anziana;
g) valorizzazione dello sviluppo
economico e sociale della comunità,
promuovendo la partecipazione dell'iniziativa
imprenditoriale dei privati alla
realizzazione del bene comune;
h) riconoscimento di pari opportunità
professionali, culturali, politiche
e sociali tra i sessi.
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Art.3.
Programmazione
e forme di cooperazione.
1.
Il Comune realizza le proprie finalità
adottando il metodo della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione
degli obiettivi contenuti nei programmi
dello Stato, della regione Umbria
e della Provincia di Terni, avvalendosi
dell'apporto delle formazioni sociali,
economiche, sindacali, culturali
e politiche presenti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni,
con la Provincia e la Regione sono
informati ai principi di cooperazione,
equiordinazione, complementarietà
e sussidiarietà tra le diverse
sfere di autonomia.
4. Al fine di raggiungere una migliore
qualità dei servizi, il Comune
può avvalersi anche della
cooperazione delle Comunità
montane e della A.S.L.
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Art.4.
Territorio
e sede comunale.
1.
La circoscrizione del Comune è
costituita da Baschi e dalle frazioni
di Acqualoreto, Baschi Scalo, Cerreto,
Civitella del Lago, Collelungo,
Morre, Morruzze, Scoppieto e Vagli,
storicamente riconosciute dalla
comunità.
2. Il territorio del Comune si estende
per kmq.68,31 confinante con i Comuni
di Orvieto, Todi e Montecchio.
3. Il palazzo civico, sede comunale,
è ubicato a Baschi che è
il capoluogo.
4. Le adunanze degli organi elettivi
collegiali si svolgono nella sede
comunale; esse possono tenersi in
luoghi diversi in caso di necessità
o per particolari esigenze.
5. La modifica della denominazione
delle frazioni o della sede comunale
può essere disposta dal Consiglio
previa consultazione popolare.
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Art.5.
Albo
pretorio.
1.
Il Consiglio comunale individua
nel palazzo civico apposito spazio
da destinare ad "Albo Pretorio"
per la pubblicazione degli atti
ad avvisi previsti dalla legge,
dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire
l'accessibilità, l'integralità
e la facilità di lettura.
3. Il Segretario comunale cura l'affissione
degli atti di cui al 1° comma
avvalendosi di un messo comunale
e, su attestazione di questo, ne
certifica l'avvenuta pubblicazione.
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Art.6.
Stemma
e gonfalone.
1.
Il Comune negli atti e nel sigillo
si identifica con il nome di Baschi.
2. Lo stemma del Comune è
così descritto: - Scudo con
sfondo rosso rappresentante un fontanile
con due pesci, sormontato da un
immagine raffigurante la parte superiore
di una torre.-
3. Nelle cerimonie e nelle altre
pubbliche ricorrenze, e ogni qual
volta sia necessario rendere ufficiale
la partecipazione dell'ente a una
particolare iniziativa, il Sindaco
può disporre che venga esibito
il gonfalone con lo stemma del comune.
4. La Giunta può autorizzare
l'uso e la riproduzione dello stemma
del Comune per fini non istituzionali
ove sussista un pubblico interesse.
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Art.7.
Consiglio
comunale dei ragazzi.
1.
Il Comune, allo scopo di favorire
la partecipazione dei ragazzi alla
vita collettiva, può promuovere
l'elezione del Consiglio comunale
dei ragazzi.
2. Il Consiglio comunale dei ragazzi
ha il compito di deliberare in via
consultiva nelle seguenti materie:
politica ambientale, sport, tempo
libero, giochi, rapporti con l'associazionismo,
cultura e spettacolo, pubblica istruzione,
assistenza ai giovani e agli anziani,
rapporti con l'Unicef.
3. Le modalità di elezione
e il funzionamento del Consiglio
comunale dei ragazzi sono stabiliti
con apposito regolamento.
Titolo II
Organi
elettivi e loro attribuzioni
Torna su
Art.8.
Organi
e loro attribuzioni.
1.
Sono organi del Comune: il Consiglio
comunale, il Sindaco e la Giunta
e le rispettive competenze sono
stabilite dalla legge e dal presente
Statuto.
2. Il Consiglio comunale è
organo di indirizzo e di controllo
politico e amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile
dell'amministrazione ed è
il legale rappresentante del Comune;
egli esercita inoltre le funzioni
di Ufficiale di Governo secondo
le leggi dello Stato.
4. La Giunta collabora con il Sindaco
nella gestione amministrativa del
Comune e svolge attività
propositive e di impulso nei confronti
del Consiglio.
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Art.9.
Deliberazioni
degli organi collegiali.
1.
Le deliberazioni degli organi collegiali
sono assunte, di regola, con votazione
palese; sono da assumere a scrutinio
segreto le deliberazioni concernenti
persone, quando venga esercitata
una facoltà discrezionale
fondata sull'apprezzamento delle
qualità soggettive di una
persona o sulla valutazione dell'azione
da questi svolta.
2. L'istruttoria e la documentazione
delle proposte di deliberazione
avvengono attraverso i responsabili
degli uffici; la verbalizzazione
degli atti e delle sedute del Consiglio
e della Giunta è curata dal
Segretario comunale, secondo le
modalità e i termini stabiliti
dal regolamento per il funzionamento
del Consiglio.
3. Il Segretario comunale non partecipa
alle sedute quando si trova in stato
di incompatibilità: in tal
caso è sostituito in via
temporanea dal componente del Consiglio
o della Giunta nominato dal Presidente,
di norma il più giovane di
età.
4. I verbali delle sedute sono firmate
dal Presidente, dal Segretario e
dal Consigliere anziano.
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Art.10.
Consiglio
comunale.
1.
Il Consiglio comunale è dotato
di autonomia organizzativa e funzionale
e, rappresentando l'intera comunità,
delibera l'indirizzo politico-amministrativo
ed esercita il controllo sulla sua
applicazione. La presidenza del
Consiglio comunale può essere
attribuita anche a un Consigliere
comunale.
2. L'elezione, la durata in carica,
la composizione e lo scioglimento
del Consiglio comunale sono regolati
dalla legge.
3. Il Consiglio comunale esercita
le potestà e le competenze
stabilite dalla legge e dallo Statuto
e svolge le proprie attribuzioni
conformandosi ai principi, alle
modalità e alle procedure
stabiliti nel presente Statuto e
nelle norme regolamentari.
4. Il Consiglio comunale definisce
gli indirizzi per la nomina e la
designazione dei rappresentanti
del Comune presso enti, aziende
e istituzioni e provvede alla nomina
degli stessi nei casi previsti dalla
legge; detti indirizzi sono valevoli
limitatamente all'arco del mandato
politico-amministrativo dell'organo
consiliare.
5. Il Consiglio comunale conforma
l'azione complessiva dell'ente ai
principi di pubblicità, trasparenza
e legalità ai fini di assicurare
imparzialità e corretta gestione
amministrativa.
6. Gli atti fondamentali del Consiglio
devono contenere l'individuazione
degli obiettivi da raggiungere,
nonché le modalità
di reperimento e di destinazione
delle risorse e degli strumenti
necessari.
7. Il Consiglio comunale ispira
la propria azione al principio della
solidarietà.
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Art.11.
Convocazione.
1.
Il Consiglio è convocato
dal Presidente del Consiglio che
formula l'ordine del giorno sentita
la Giunta comunale.Ne presiede i
lavori secondo le norme del regolamento.
2. Gli adempimenti previsti all'ultimo
periodo del comma precedente, in
caso di dimissioni, decadenza, rimozione
o decesso del Sindaco, sono assolti
dal Consigliere anziano qualora
il Vice Sindaco sia estraneo al
Consiglio.
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Art.12.
Linee
programmatiche di mandato.
1. Entro il termine di 120 giorni,
decorrenti dalla data del suo avvenuto
insediamento, sono presentate, dal
Sindaco, sentita la Giunta, le linee
programmatiche relative alle azioni
e ai progetti da realizzare durante
il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun Consigliere comunale
ha il pieno diritto di intervenire
nella definizione delle linee programmatiche,
proponendo le integrazioni, gli
adeguamenti e le modifiche, mediante
presentazione di appositi emendamenti,
nelle modalità indicate dal
regolamento del Consiglio comunale.
3. Con cadenza almeno annuale, il
Consiglio provvede, in sessione
straordinaria, a verificare l'attuazione
di tali linee, da parte del Sindaco
e dei rispettivi Assessori, e dunque
entro il 30 dicembre di ogni anno.
E' facoltà del Consiglio
provvedere a integrare, nel corso
della durata del mandato, con adeguamenti
strutturali e/o modifiche, le linee
programmatiche, sulla base delle
esigenze e delle problematiche che
dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico-amministrativo,
il Sindaco presenta all'organo consiliare
il documento di rendicontazione
dello stato di attuazione e di realizzazione
delle linee programmatiche. Detto
documento è sottoposto all'approvazione
del Consiglio, previo esame del
grado di realizzazione degli interventi
previsti.
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Art.13.
Commissioni.
1.
Il Consiglio comunale potrà
istituire, con apposita deliberazione,
commissioni permanenti, temporanee
o speciali per fini di controllo,
indagine, di inchiesta, di studio.
Dette commissioni sono composte
solo da Consiglieri comunali, con
criterio proporzionale. Per quanto
riguarda le commissioni aventi funzioni
di controllo e garanzia, la presidenza
è attribuita ai consiglieri
appartenenti ai gruppi di opposizione.
2. Il funzionamento, la composizione,
i poteri, l'oggetto e la durata
delle commissioni verranno disciplinate
con apposito regolamento.
3. Le commissioni possono invitare
a partecipare ai propri lavori il
Sindaco, gli Assessori, gli organismi
associativi, i funzionari e i rappresentanti
di forze sociali, politiche, economiche
e culturali per l'esame di specifici
argomenti.
4. Le commissioni sono tenute a
sentire il Sindaco e gli Assessori
ogni qualvolta questi lo richiedano.
Torna su
Art.14.
Attribuzioni
delle commissioni.
1.
Compito principale delle commissioni
permanenti è l'esame preparatorio
degli atti deliberativi del Consiglio,
al fine di favorire il migliore
esercizio delle funzioni dell'organo
stesso.
2. Compito delle commissioni temporanee
e speciali è l'esame di materie
relative a questioni di carattere
particolare o generale individuate
dal Consiglio comunale.
3. Il Regolamento dovrà disciplinare
l'esercizio delle seguenti attribuzioni:
- la nomina del Presidente della
commissione;
- le procedure per l'esame e l'approfondimento
di proposte di deliberazioni loro
assegnate dagli organi del Comune;
- forme per l'esternazione dei pareri,
in ordine a quelle iniziative sulle
quali per determinazione dell'organo
competente, ovvero in virtù
di previsione regolamentare, sia
ritenuta opportuna la preventiva
consultazione;
- metodi, procedimenti e termini
per lo svolgimento di studi, indagini,
ricerche ed elaborazioni di proposte.
Torna su
Art.15.
Consiglieri.
1.
La posizione giuridica e lo status
dei Consiglieri sono regolati dalla
legge; essi rappresentano l'intera
comunità alla quale costantemente
rispondono.
2. Le funzioni di Consigliere anziano
sono esercitate dal Consigliere
che ha riportato il maggior numero
dei voti.
3. I Consiglieri comunali che non
intervengono alle sessioni in generale
per tre volte consecutive, senza
giustificato motivo, sono considerati
decaduti con deliberazione del Consiglio
comunale. A tale riguardo, il Presidente
del Consiglio comunale, a seguito
dell'avvenuto accertamento dell'assenza
maturata da parte del Consigliere
interessato, provvede con comunicazione
scritta, ai sensi dell'art.7 della
legge 7 agosto 1990, n.241, a comunicargli
l'avvio del procedimento amministrativo.
Il Consigliere ha facoltà
di far valere le cause giustificative
delle assenze, nonché a fornire
al Presidente eventuali documenti
probatori, entro il termine indicato
nella comunicazione scritta, che
comunque non può essere inferiore
a giorni venti decorrenti dalla
data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo
termine, il Consiglio esamina e
infine delibera, tenuto conto delle
cause giustificative presentate
da parte del Consigliere interessato.
Torna su Art.16.
Diritti
e doveri dei Consiglieri.
1.
I Consiglieri hanno il diritto di
presentare interrogazioni, interpellanze,
mozioni e proposte di deliberazione.
2. Le modalità e le forme
di esercizio del diritto di iniziativa
e di controllo dei Consiglieri comunali
sono disciplinati dal regolamento
del Consiglio comunale.
3. I Consiglieri comunali hanno
il diritto di ottenere dagli uffici
del Comune, nonché dalle
aziende, istituzioni o enti dipendenti,
tutte le notizie e le informazioni
utili all'espletamento del proprio
mandato. Essi, nei limiti e con
le forme stabilite nel regolamento,
hanno diritto di visionare gli atti
e documenti, anche preparatori e
di conoscere ogni altro atto utilizzato
ai fini dell'attività amministrativa
e sono tenuti al segreto nei casi
specificamente determinati dalla
legge. Inoltre essi hanno il diritto
a ottenere, dal Presidente del consiglio,
un'adeguata e preventiva informazione
sulle questioni sottoposte all'organo,
anche attraverso l'attività
della conferenza dei capogruppo.
4. Ciascun Consigliere è
tenuto a eleggere un domicilio nel
territorio comunale, presso il quale
verranno recapitati gli avvisi di
convocazione del Consiglio e ogni
altra comunicazione ufficiale.
5. Per assicurare la massima trasparenza,
ogni Consigliere deve comunicare
annualmente i redditi posseduti
secondo le modalità stabilite
nel regolamento del Consiglio comunale.
Torna su
Art.17.
Gruppi
consiliari.
1.
I Consiglieri possono costituirsi
in gruppi, secondo quanto previsto
nel regolamento del Consiglio comunale
e ne danno comunicazione scritta
al Sindaco e al Segretario comunale
unitamente all'indicazione del nome
del capogruppo. Qualora non si eserciti
tale facoltà o nelle more
della designazione, i gruppi sono
individuati nelle liste che si sono
presentate alle elezioni e i relativi
capogruppo nei Consiglieri, non
appartenenti alla Giunta, che abbiano
riportato il maggior numero di preferenze.
2. I Consiglieri comunali possono
costituire gruppi non corrispondenti
alle liste elettorali nei quali
sono stati eletti purché
tali gruppi risultino composti da
almeno due membri.
3. E' istituita, presso il comune
di Baschi, la conferenza dei capogruppo,
finalizzata a rispondere alle finalità
generali indicate dall'art.16, comma
3 del presente Statuto, nonché
dall'art.31, comma 7 ter, della
legge 142/90 e sue modifiche e integrazioni.
La disciplina, il funzionamento
e le specifiche attribuzioni sono
contenute nel regolamento del consiglio
comunale.
4. Ai capogruppo consiliari è
consentito ottenere, gratuitamente,
una copia della documentazione inerente
gli atti utili all'espletamento
del mandato.
Torna su Art.18.
Giunta comunale.
1.
La Giunta è organo di impulso
e di gestione amministrativa, collabora
con il Sindaco al governo del Comune
e impronta la propria attività
ai principi della trasparenza e
efficienza.
2. La Giunta adotta tutti gli atti
idonei al raggiungimento degli obiettivi
e delle finalità dell'ente
nel quadro degli indirizzi generali
e in attuazione delle decisioni
fondamentali approvate dal Consiglio
comunale. In particolare, la Giunta
esercita le funzioni di indirizzo
politico-amministrativo, definendo
gli obiettivi e i programmi da attuare
e adottandogli altri atti rientranti
nello svolgimento di tali funzioni,
e verifica la rispondenza dei risultati
dell'attività amministrativa
e della gestione agli indirizzi
impartiti.
3. La Giunta riferisce annualmente
al Consiglio comunale sulla sua
attività.
Torna su
Art.19
Composizione.
1.
La Giunta è composta dal
Sindaco e da un numero minimo di
due a un numero massimo di quattro
Assessori, di cui uno è investito
della carica di Vice Sindaco.
2. Gli Assessori sono scelti normalmente
tra i Consiglieri; possono tuttavia
essere nominati anche Assessori
esterni al Consiglio, purché
dotati dei requisiti di eleggibilità
e in possesso di particolari competenza
ed esperienza tecnica, amministrativa
o professionale.
3. Gli Assessori esterni possono
partecipare alle sedute del Consiglio
e intervenire nella discussione,
ma non hanno diritto al voto.
Torna su
Art.20.
Nomina.
1. Il Vice Sindaco e gli altri componenti
della giunta sono nominati dal Sindaco
e presentati al Consiglio comunale
nella prima seduta successiva alle
elezioni.
2. Il Sindaco può revocare
uno o più Assessori dandone
motivata comunicazione al Consiglio
e deve sostituire entro 15 giorni
gli Assessori dimissionari.
3. Le cause di incompatibilità,
la posizione e lo stato giuridico
degli Assessori, nonché gli
istituti della decadenza e della
revoca sono disciplinati dalla legge;
non possono comunque far parte della
Giunta coloro che abbiano tra loro
e il Sindaco rapporti di parentela
entro il terzo grado, di affinità
di primo grado, di affiliazione
e i coniugi.
4. Salvi i casi i revoca da parte
del Sindaco, la Giunta rimane in
carica fino al giorno della proclamazione
degli eletti in occasione del rinnovo
del Consiglio comunale.